Il concetto di Famiglia
Famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone che coabitano all´interno di uno stesso appartamento, non necessariamente legati da vincoli di parentela o coniugati.
Nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende la famiglia in senso stretto, ovvero il complesso di persone costituito da genitori e figli o dai coniugi. La composizione del nucleo familiare non è rilevante ai fini anagrafici, ma per fini diversi, quali ad esempio quelli fiscali, per determinare l´esenzione di determinati tributi ecc.
Separazione anagrafica. Nel caso in cui due coniugi abbiano ottenuto una sentenza di separazione e non vi sia più coabitazione, è necessario comunicare all´anagrafe che il nucleo familiare è diviso, nonchè la variazione dell´indirizzo o del Comune di residenza.
I vincoli della famiglia: Parentela ed affinità
La parentela costituisce il rapporto tra le persone che hanno capostipite in comune. L´affinità costituisce il rapporto tra il coniuge e i parenti dell´altro coniuge.
La parentela si computa per linee e per gradi. La linea può essere:
retta: si ha linea retta quando le persone discendono l´uno dall´altra. Esempi: genitori e figli, nonni e nipoti;
collaterale: si ha linea collaterale quando le persone non discendono l´una dall´altra, pur avendo un capostipite comune. Esempio: fratelli, zii e nipoti, cugini.
Le linee possono essere anche:
ascendente: quando si segua la linea verso il genitore o progenitore o, comunque, verso il capostipite;
discendente: quando si segua la linea del capostipite alle generazioni seguenti.
I gradi sono definiti, contando le generazioni, con esclusione del capostipite.
Il Comune di Truccazzano mette a disposizione dei cittadini i moduli di autocertificazioni che si possono scaricare dal sito Internet www.comune.truccazzano.mi.it in formato Word.
Visto l´art. 10 comma 5 del decreto legge 13.05.2011 n. 70 ‘Prime disposizioni urgenti per l´economia´, ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d´identità, modificando l´art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto n. 773 del 18.05.1931;
Si informa che con le nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d´identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell´età del minore. In particolare:- ai minori di 3 anni la validità di 3 anni;
– ai minori di età compresa fra i 3 e 18 anni la validità di 5 anni;
– dal compimento dei 18 anni la validità rimane invariata ed è di 10 anni .Ai fini del rilascio ai minori della carta d´identità valida per l´espatrio è necessario l´assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all´espatrio, ai sensi dell´art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all´art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.La carta d´identità, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
L´uso della carta d´identità ai fini dell´espatrio per il minore di 14 anni è subordinata alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l´assenso o l´autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari il nome della persona, dell´Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il lasciapassare ed il passaporto.
Si suggerisce ai genitori del minore o chi ne fa le veci di munirsi di documentazione idonea a comprovare la potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità).
I minori di 12 anni sono esentati dall´obbligo di rilevamento delle impronte digitali. Il D.P.C.M. del 25.03.2011 ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all´inserimento dell´impronta nella carta d´identità.
Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d´identità non valide per l´espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.Per il rilascio della carta d´identità è necessario produrre la seguente documentazione:
– N. 3 foto formato tessera, uguali e recenti;
– € 5,42 per diritti da versare direttamente presso l´Ufficio Anagrafe;
– presenza del minore presso l´Ufficio Anagrafe, per il riconoscimento e di entrambi i genitori per muniti di documento d´identità per la firma di assenso per la validità all´espatrio.
– se trattasi di cittadino straniero è necessario produrre passaporto o altro documento di riconoscimento e la carta d´identità sarà rilasciata NON valida per l´espatrio;
Nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell´autocertificazione, si richiedono presso lo sportello Anagrafe i certificati di: residenza, stato di famiglia, stato libero, esistenza in vita, contestuale richiesti anche
Possono essere richiesti anche per posta o per fax:
tutti i certificati anagrafici, di stato civile e gli estratti degli Atti di Stato Civile.
COMUNE DI TRUCCAZZANO UFFICIO ANAGRAFE Via G. Scotti, 50 20060 TRUCCAZZANO
– il tipo e il numero dei certificati richiesti
– il nominativo con data di nascita e luogo di nascita per ogni certificato richiesto
– il nominativo di chi chiede i certificati
– l´indirizzo dove si vuole che vengano spediti i certificati
– la somma corrispondente al costo dei certificati e busta affrancata ;
– fotocopia della carta di identità.
– per ogni certificato in carta semplice il costo è di € 0,26 (in moneta)
– per ogni certificato richiesto in bollo il costo è di € 15,14 (marca da € 16,00 ed € 0,52 per diritti, in moneta)Certificati storici di residenza e di famiglia
I certificati anagrafici storici sono informatizzati a partire dal 1995, le notizie anteriori a tale data, essendo conservate su supporto cartaceo, richiedono una ricerca manuale negli archivi storici, è quindi necessario prenotarli, presso l´Ufficio Anagrafe.
Il rilascio avviene entro 30 giorni.
Il costo è di Euro 2.58 per ogni componente familiare, se in carta semplice,
di Euro 5,16, se in carta legale a cui si aggiungono Euro 16,00 per l´imposta di bollo.
L´imposta di bollo è un tributo che si applica agli atti e documenti indicati nel DPR N. 642/72.
I certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e di copie sono soggetti all´imposta di bollo fin dall´origine, tranne specifiche esenzioni per l´uso al quale sono destinati, previste da disposizioni di legge elencate nella tabella (allegato B9 al D.P.R. 642/72 e quelle contenute in altre leggi speciali.
Fuori da queste ipotesi vi è l´obbligo, per il funzionario che emette il certificato o che procede all´autenticazione di firme o di copie, di applicare il bollo. Non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità del funzionario o del richiedente di decidere se l´atto va in bollo o in carta libera.
L´imposta di bollo si corrisponde mediante l´apposizione della “marca da bollo” che si acquista negli uffici postali e nelle tabaccherie oppure come ormai da alcuni anni già in uso nel Comune di Truccazzano in modo “virtuale”, mediante pagamento dell´imposta, direttamente al funzionario, al momento del rilascio dell´atto.
Costo:€ 16,00 oltre ai diritti di segreteria corrispondenti ad € 0,52
Serve a comprovare l´autenticità di una firma oppure di copia di un documento.
Competenti all´autenticazione della firma, sono:
– l´addetto al ricevimento della dichiarazione o della domanda che la contiene;
– il responsabile del procedimento a cui la domanda si riferisce;
– il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, il funzionario incaricato dal Sindaco.
Dichiarazione sostitutiva dell´atto notorio
Sostituisce gli atti attestanti stati, fatti e qualità non compresi nell´elenco relativo alle autocertificazioni, anche riferiti ad altri soggetti di cui il dichiarante risulti a conoscenza. Consiste nell´attestazione, da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dall´interessato, previa sua identificazione. Costituisce titolo definitivo.
Copia conforme all´originale
Consiste nell´attestazione di conformità con un originale, scritta alla fine della copia da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Si possono autenticare le copie degli atti e documenti, producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali. Può essere richiesta anche da persona diversa dall´interessato ed in Comune diverso da quello di residenza.
Il rilascio è immediato.
Il costo per il rilascio in carta libera € 0,26; per il rilascio in bollo € 15.14
Il D.P.R. n. 445/2000: permette al cittadino che sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell´atto notorio di non ricorrere all´autenticazione della firma quanto questa è contenuta in domande rivolte alla pubblica amministrazione oppure è da inviare a corredo di domande già presentate, a condizione che:
– la firma sulla domanda o sulla dichiarazione venga apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o del responsabile del procedimento, previa esibizione del documento d´identità;
– si alleghi la fotocopia, non autenticata, della propria carta d´identità, qualora si voglia utilizzare il servizio postale od il fax.
L´autenticazione di una copia conforme ad un documento originale, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il titolare attesti di essere a conoscenza che la copia del documento è conforme all´originale.
Stranieri appartenenti all´Unione Europea: la dichiarazione sostitutiva dell´atto notorio è presentata con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Stranieri appartenenti ai Paesi Extracomunitari: è presentata con le stesse modalità previste per i cittadini italiani, solo per quei casi in cui gli stati, i fatti e le qualità dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.Nota bene: se da controlli effettuati dagli organi competenti risultasse che quanto dichiarato non corrisponde al vero, il dichiarante è punito con gravi sanzioni penali e decadono i benefici ottenuti sulla base del falso dichiarato.
Il codice fiscale è un numero individuale attribuito dal Ministero delle Finanze per fini fiscali. Si richiede presso gli uffici periferici della Agenzia delle Entrate, nel nostro caso:
Agenzia delle Entrate Via Pavia, 5 GORGONZOLA Tel. 02/95.09.21
presentando un documento di riconoscimento valido o l´estratto dell´atto di nascita. In caso di smarrimento o deterioramento il duplicato del tesserino magnetico può essere richiesto agli sportelli dell´Agenzia delle Entrate di Gorgonzola o tramite sito Internet dell´Agenzia delle Entrate:(vai….. ).
Quando si cambia residenza o abitazione si deve comunicare all´Agenzia delle Entrate competente, il nuovo indirizzo al quale verranno inviati eventuali comunicazioni o rimborsi I.R.P.E.F.
Certificati di natura giudiziaria
certificato civile, certificato penale, certificato generale (che comprende i primi due).
Il rilascio di tali certificati non è di competenza comunale. Essi contengono tutti i procedimenti civili e penali definiti, cioè conclusi, a carico di un soggetto.
Inoltre non è di competenza comunale il rilascio del certificato dei carichi pendenti, che contiene i procedimenti penali in corso a carico del soggetto.
Questi certificati devono essere richiesti al Casellario Giudiziario, presso il Tribunale di Milano (Corso di Porta Vittoria, 27 Milano – Tel. 02 54 331) che indicherà le modalità per presentare la richiesta.